I giudici del TAR Lombardia, a seguito di numerose segnalazioni di ASSOAMBIENTE (l’Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche) e a valle di un ricorso, hanno annullato la deliberazione ARERA n.389/2023 e la Determina n. 1/2023 nella parte in cui l’Autorità non prevedeva un sistema di conguaglio automatico del calcolo dell’inflazione (che escluda l’intervento discrezionale degli Enti Territorialmente).
Grazie all’intervento di Assoambiente il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di ARERA dovrà quindi prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario (PEF) pari al 4,5 %.
Da sempre al fianco delle imprese del comparto sui temi regolatori, Assoambiente ha chiesto da circa due anni l’integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi/fattori correttivi non ordinari, proporzionati e coerenti rispetto alla straordinarietà del contesto in cui si sono trovati ad operare i gestori a partire dal 2022, con l’obiettivo di confermare l’impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali.
Sebbene l’Autorità con la Determinazione del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, avesse “aperto” alla possibilità di riconoscere un conguaglio positivo riconducibile al tasso di inflazione effettivo per il 2023, tale possibilità era rimessa a valutazioni di opportunità degli Enti Territorialmente Competenti (ETC) tenuti a validare i PEF; un contesto che aveva determinato forte incertezza oltre ad essere non coerente con i principi della regolazione riguardo al riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori.
“Con la sentenza, che auspichiamo diventi presto definitiva – dichiara il Presidente Chicco Testa – si dà atto di un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del PEF pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolazione relativi all’utilizzo di fonti contabili certe e all’adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l’effettiva dinamica di prezzi. La componente di conguaglio, non più a discrezione degli Enti, ma automaticamente riconosciuta, rappresenta un passaggio importante per la stabilità delle gestioni e la corretta copertura dei costi di esercizio e di investimento”.