Sistri, è dovuto a prescindere dalla fruizione del servizio

“In data 11 novembre 2015 la Consip SpA ha inviato le lettere di invito per la presentazione di una offerta nella procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio SISTRI, a cui seguiranno gli ulteriori procedimenti amministrativi dettati dal Codice dei contratti pubblici con le specifiche tempistiche e modalità”. Lo ha spiegato il sottosegretario all’Ambiente, Silvia Velo, rispondendo in Commissione ambiente della Camera a una interrogazione sull’attuazione e operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

“All’interno del Capitolato tecnico – ha detto Velo – sono stati elencati i criteri in base ai quali dovrà essere sviluppato il nuovo sistema di tracciabilità che prendono spunto, tra l’altro, dagli esiti della consultazione pubblica svolta dalla Consip nell’ambito delle attività di predisposizione del bando di gara”.

Il criterio è quello della “estensione del sistema a tutte le tipologie di rifiuti rendendolo obbligatorio per tutti i soggetti, oltre all’eliminazione degli strumenti realizzati ad hoc (blackbox)”. Tale criterio “deriva dalle risultanze pervenute dalle Associazioni che ritengono necessari tali aspetti al fine di garantire una completa tracciabilità del flusso dei rifiuti”.

Circa le forme di rimborso per le imprese che hanno versato il contributo Sistri negli anni 2010, 2011 e 2012, di cui all’ordine del giorno accolto come raccomandazione del Governo il 24 ottobre 2013, Velo ha precisato che “la raccomandazione prevedeva l’adozione di un piano di intervento destinato alla restituzione o compensazione dei contributi versati. Tali soluzioni potranno essere valutate e applicate, nei limiti consentiti dall’autonomia negoziale, in sede di attuazione della disciplina dettata dall’articolo 11 del decreto-legge 101 del 2013. Si rappresenta che nelle more dell’individuazione delle citate soluzioni, è vigente la norma di legge secondo cui il contributo è dovuto a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell’iscrizione. In tal senso infatti – conclude il sottosegretario all’Ambiente – si è espressa la Commissione tributaria precisando che il contributo versato non può essere considerato il corrispettivo del servizio e quindi non può essere equiparato ad una tassa di cui chiedere il successivo rimborso in mancanza del servizio a cui si riferisce”.

 Fonte: Case&Clima