Cosa prevedono i crediti d’imposta per riciclo e riuso

È stato convertito in legge (con modificazioni)  il 27 giugno scorso, il decreto Crescita, all’interno del quale sono stati inseriti i crediti d’imposta per riciclo e riuso. Attraverso le modificazioni inserite in fase di conversione sono stati infatti aggiunti alla legge per la Crescita l’articolo 26-bis Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi e l’articolo 26-ter Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e da riuso.

Di seguito i testi dei due articoli:

Art. 26 bis 

          Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi 

 L’impresa venditrice della merce  puo’  riconoscere  all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei  successivi  acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L’abbuono  e’  riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non  oltre un mese dall’acquisto.  All’impresa  venditrice  che  riutilizza  gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua  la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo  avvio  al riciclo e’  riconosciuto un  credito  d’imposta  di  importo  pari  al doppio   dell’importo   degli   abbuoni   riconosciuti    all’impresa acquirente, ancorche’ da questa non utilizzati. 

  1. Il credito d’imposta di cui al  comma  1  e’  riconosciuto  fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun  beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di  euro  per  l’anno  2020.  Il credito  d’imposta  e’  indicato  nella  dichiarazione  dei   redditi relativa al periodo d’imposta  di  riconoscimento  del  credito,  non concorre alla  formazione  del  reddito  ne’  della  base  imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d’imposta  e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non  e’  soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24  dicembre 2007, n. 244. Il credito d’imposta e’ utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui  sono  stati riutilizzati gli imballaggi ovvero e’ stata  effettuata  la  raccolta differenziata  ai  fini  del  successivo  avvio  al   riciclo   degli imballaggi medesimi, per i  quali  e’  stato  riconosciuto  l’abbuono all’impresa acquirente, ancorche’ da questa non utilizzato.  Ai  fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24  e’  presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione dall’Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell’operazione  di versamento. 
  2. Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni  per l’attuazione dei commi 1  e  2  e  le  modalita’  per  assicurare  il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  10  milioni  di euro per l’anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 

Art. 26 ter

Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso

  1. Per l’anno 2020, e’ riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
  2. a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
  3. b) compost di qualita’ derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
  4. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 e’ riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il credito d’imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attivita’ economica o professionale e non e’ cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all’esercizio dell’attivita’ economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il contributo e’ anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e’ a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo.
  6. I crediti d’imposta di cui ai commi 2 e 3:
  7. a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono riconosciuti;
  8. b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  9. c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l’applicazione del limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, il modello F24 e’ presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
  10. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche’ i criteri e le modalita’ di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.