Piano di emergenza interno impianti stoccaggi: scade il 4 marzo

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, della Legge 1 dicembre 2018, n. 132  di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, sono state introdotte nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, ma anche indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.

Proprio così, l’art. 26-bis della Legge 01/12/2018 n. 132 (ex Decreto 113/2018 Circolare Min. Ambiente 15/03/2018) introduce l’obbligo di redigere un Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti entro il 4 marzo 2019 e di trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna (il dispositivo non impone una scadenza per questo secondo adempimento).

Gli argomenti da affrontare per la redazione dei suddetti documenti (incendio, nube tossica, esplosione, radiazioni, inquinamento della falda acquifera, ecc.) comportano un approccio interdisciplinare che suggerisce il ricorso a consulenti specializzati in questo tipo di analisi per aggiornare correttamente il Piano di Emergenza preesistente ex Dlgs 81/08. E’ questo il classico caso in cui uno stringente obbligo di legge rappresenta l’opportunità per confrontarsi con gli esperti del settore.