Piano finanziario dei rifiuti, non vale la forma “sintetica”

Due recenti sentenze, rispettivamente la n. 1/2017 del Tar Latina e la n. 352/2017 del Tar Lecce, hanno “delegittimato” l’utilizzo della forma sintetica per il Piano finanziario dei rifiuti. Entrambi i pronunciamenti derivano da ricorsi, nel primo caso da parte di residenti nel comune di Gaeta, e nel secondo da proprietari e/o gestori di servizi alberghieri nel comune di Brindisi, contro la mancata completezza del Piano Finanziario, staso soltanto in forma riassuntiva, o sintetica. In particolare, fra le altre osservazioni, si lamenta la violazione del Dpr 158/1999, che disciplina all’articolo 8 i contenuti obbligatori del Piano. Ancor più nel dettaglio, il citato articolo prescrive al comma 2 che il piano finanziario debba comprendere “a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti”; il comma 3 aggiunge che al piano debba essere allegata una relazione “nella quale sono indicati: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”. Laddove invece il Piano sia redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale o dagli organi competenti in forma sintetica, ciò costituisce illecito, e ne consegue che nemmeno le tariffe possano essere aumentate sulla base di generiche indicazioni.

Link sent. Tar Latina 1/2017

Link sent. Tar Lecce 352/17